Legittima la sanzione all’impresa ex D.LGS. n. 231/01 per le omesse tutele antinfortunistiche al fine di ridurre i tempi di lavorazione

Con sentenza n. 39129 del 26 settembre 2023, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha statuito che la responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs. n. 231/20021 art. 25 – septies, non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati antinfortunistici colposi di evento in violazione della normativa.

La Corte ha altresì precisato che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente.

Nel caso di specie la Società, aveva omesso di dotare la porta scorrevole presente all’ingresso del luogo di lavoro di un sistema di sicurezza per impedire la fuoriuscita del cancello dalle guide. Lo stesso, cadendo a terra, aveva procurato gravi lesioni a un lavoratore che ne era rimasto schiacciato.