Trattamento sanzionatorio per il lavoro sommerso dopo il cd. Decreto Semplificazioni

Con la circolare n. 26 del 12 ottobre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni operative riguardo all’art. 22, co. 1, D.Lgs. n. 151/2015, che disciplina il regime sanzionatorio previsto in caso di impiego “di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l’esclusione del datore di lavoro domestico”.

In questa sede può sinteticamente rilevarsi come, nella stessa circolare, venga richiamata l’eliminazione delle previsioni riguardanti il trattamento sanzionatorio più favorevole (cd. “maxisanzione affievolita”) precedentemente destinato al datore che, dopo una verifica ispettiva, avesse provveduto a regolarizzare la posizione lavorativa di uno o più soggetti impiegati in assenza di formale contratto di assunzione. D’ora in avanti, pertanto, qualora si provveda a sanare l’illecito tramite successiva assunzione, resteranno immutate le conseguenze sul piano sanzionatorio.

Per la maxi-sanzione, di cui all’art. 3, co. 3, D.L. n. 12/2002, viene inoltre reintrodotta la diffidabilità ex art. 13, D.Lgs. 124/2004 e prevista la possibilità di regolarizzazione mediante successiva assunzione, anche con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, e mantenimento in servizio per un periodo minimo (3 mesi) al netto del periodo di lavoro prestato in nero. Al contrario, il lavoratore non potrà essere assunto con un contratto di lavoro intermittente o a chiamata. Ai predetti incombenti si aggiungeranno logicamente i connessi adempimenti formali (compilazione LUL, consegna lettera di assunzione, comunicazione UNILAV, etc.), nonché il pagamento della sanzione dovuta.

Restano ferme, invece, le previsioni in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale i cui presupposti di adozione sono: 1) l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; 2) gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e delle politiche sociali. Tale provvedimento di sospensione potrà essere revocato a seguito del pagamento di un’ammenda aggiuntiva di € 2.000 per le sospensioni conseguenti all’impiego di lavoratori “in nero” e di € 3.200 per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza, oltre alla rimozione dello stato d’illecito.