Applicabilità della procedura di licenziamento collettivo alle agenzie di somministrazione

Con interpello n. 1 del 12 gennaio 2015 proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto in merito all’applicabilità della procedura di licenziamento collettivo ex L. n. 223/1991 anche alle ipotesi di licenziamento di almeno cinque unità di lavoratori assunti da un’agenzia di somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed utilizzati nell’ambito di una gara pubblica.

Il Ministero ha precisato che nella fattispecie in esame si deve ricorrere alla procedura di licenziamento prevista dall’art. 7, L. n. 604/1966 (procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamento per g.m.o., così come riformata dalla L. n. 92/2012) rispetto a quella disciplinata dalla L. n. 223/1991, anche qualora siano soddisfatte le condizioni soggettive di cui all’art. 24, co. 1, di quest’ultimo testo normativo (“imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia”).

Difatti, l’art. 22, co. 4, D.lgs. n. 276/2003, secondo il Ministero, sembra escludere espressamente l’applicabilità della procedura di licenziamento collettivo per le agenzie di somministrazione per i casi in cui il recesso riguardi i lavoratori assunti a tempo indeterminato anche se la fine dei lavori corrisponda alla cessazione dei servizi di somministrazione a tempo determinato in ambito di gara pubblica, come nella specie. Quest’interpretazione è in linea con quanto già chiarito con il precedente interpello (n. 27/2013) intervenuto sulla medesima questione.