Le informazioni cui è tenuto il datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 – bis, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 152/1997 non possono risolversi in indicazioni eccessivamente vaghe

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 5 agosto 2023, ha stabilito che l’obbligo di informativa nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, posto in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 1bis, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 152/1997, non possa risolversi in indicazioni eccessivamente vaghe. Difatti, come sottolineato dal Giudice, la disposizione in esame impone di informare sia il lavoratore sia le sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, circa l’utilizzo di sistemi decisioni o di monitoraggio integralmente automatizzati e di rendere noto quali siano gli aspetti del rapporto lavorativo sui quali essi incidono.

Nel caso di specie, l’informativa fornita dal datore di lavoro era risultata carente sotto molteplici aspetti e alla richiesta delle OO.SS. di ricevere le informazioni dovute “ex lege, la Società aveva opposto resistenza.

Il Giudice di Torino, quindi, ha così dichiarato antisindacale la condotta del datore di lavoro – consistente nel rifiuto di fornire alle OO.SS. le informazioni dovute “ex lege”- ritenendo che l’inadempimento di obblighi informativi nascenti dalla normativa avesse i connotati dell’antisindacalità.