Le dimissioni per giusta causa ed il patto di stabilità

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 811 del 19 gennaio 2021, ha chiarito che le dimissioni rassegnate per giusta causa per effetto del demansionamento sono legittime anche in presenza di un patto di stabilità con la società (con il quale era stato pattuito che, in caso di dimissioni prive di giusta causa, il lavoratore avrebbe dovuto versare una somma di denaro a titolo di penale).
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il lavoratore era stato privato di mansioni con un livello di autonomia e rilevanza paragonabili a quelle in precedenza svolte: infatti, con la nuova assegnazione non solo gli erano stati attribuiti compiti privi di autonomia decisionale, ma il lavoratore doveva anche rispondere del suo comportamento ad un collega di pari livello. Sicchè, configurandosi un demansionamento, ed in applicazione del principio sopra esposto, la Suprema Corte ha ritenuto legittime le dimissioni rassegnate per giusta causa escludendo qualsivoglia violazione del patto di stabilità.