Lavoro a termine ed efficacia temporale limitata degli accordi stipulati ex art. 23 L. n. 56/1987

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18378 del 23 agosto 2006, si è pronunciata sulla legittimità dell’apposizione del termine a contratti di lavoro stipulati con la società Poste italiane in attuazione di accordi sindacali conclusi in virtù delle ipotesi derogatorie individuate ex art. 23 L. n. 56/1987.
Nel caso di specie, in particolare, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di contratti a termine stipulati in un periodo temporale non coperto dall’efficacia di previsioni collettive che in precedenza avevano consentito temporaneamente l’apposizione del termine ai contratti di lavoro. Ne consegue che i diritti dei lavoratori con cui è stato illegittimamente stipulato un contratto a termine in ottemperanza ad un accordo sindacale scaduto non possono considerarsi disponibili e legittimamente, dunque, i giudici di merito hanno dichiarato in favore dei lavoratori la nullità del termine e l’obbligo a carico del datore di lavoro di riassumerli in servizio, nonché di corrispondere loro le differenze retributive.
Peraltro, sempre secondo la Corte di Cassazione, gli accordi sindacali stipulati, sempre ai sensi del suddetto art. 23, successivamente a quelli scaduti, non possono contenere un’interpretazione autentica del contenuto di quest’ultimi, dal momento che nel settore privato, a differenza che nel pubblico, una simile eventualità non è prevista.