Lavoro straordinario ed onere della prova

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 5575 del 26 ottobre 2015, ha negato ad un lavoratore il diritto al riconoscimento delle somme spettanti a titolo di lavoro straordinario per non aver fornito apposita e puntuale prova in merito.

Nel caso di specie, il Giudice di merito, dopo aver ricordato che il fatto costitutivo del diritto al compenso per lavoro straordinario è appunto l’aver lavorato per un numero di ore superiore a quello contrattualmente concordato e che la prova di tale aspetto incombe sul medesimo lavoratore che l’assume, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile solo quando ne siano provati l’effettivo svolgimento e la relativa puntuale e specifica consistenza essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l’esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l’esecuzione di tali sanzioni”.