Lavoro a progetto: mancata corrispondenza tra attività dichiarata in contratto e attività effettivamente svolta

Con la sentenza n. 822 del 22 febbraio 2006, il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi sul contratto di lavoro a progetto. Nel caso specifico, l’azione giudiziale per il riconoscimento del rapporto di lavoro di natura subordinata e della illegittimità del licenziamento subito è stata intentata da un autista nei cui confronti la società aveva risolto il rapporto di collaborazione a progetto a causa di presunti comportamenti colposi posti in essere dallo stesso collaboratore.
Il giudice, rimanendo contumace l’azienda, ha verificato, anche a seguito di prova testimoniale, la mancata corrispondenza dell’attività di fatto svolta dal ricorrente (autista chiamato a percorrere ripetutamente ed ogni giorno, dal lunedì al venerdì, il tratto autostradale tra Milano e Santa Croce) rispetto a quanto previsto nel contratto (“tracciare le linee guida di un progetto di riorganizzazione della zona di Milano/Vigevano al fine di acquisire nuova clientela e mantenere in essere quella vecchia”), nonché l’osservanza, sempre da parte dello stesso ricorrente, di un regolare orario di lavoro e di precise direttive aziendali.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato, ex art. 69, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003, la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato a far data dalla sottoscrizione del contratto di lavoro a progetto e l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente.