Il lavoro a progetto di nuovo al vaglio della giurisprudenza di merito

Con due ulteriori decisioni, rispettivamente del 25 gennaio 2006 e del 16 maggio 2006, il Tribunale di Torino è tornato a pronunciarsi in tema di contratto di lavoro a progetto.
Nella prima fattispecie, il ricorso proposto da una collaboratrice per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro si fondava sulla asserita necessaria osservanza di un preciso orario di lavoro imposto dalla società committente e, con esso, sulla sussistenza in concreto dei caratteri della eterodeterminazione della prestazione di lavoro. Tale ricorso è stato rigettato in quanto una siffatta circostanza non ha trovato dimostrazione in giudizio, mentre è stato provato che la ricorrente era rimasta soggetta al mero potere di coordinamento della committente. Nella stessa sentenza, inoltre, è stato evidenziato che la specificità del progetto o del programma non deve intendersi nel senso che quest’ultimo “debba avere ad oggetto attività di carattere altamente specialistico o di particolare contenuto professionale, bensì nel senso che non deve coincidere, come limite estremo, con l’attività aziendale in se stessa, con l’oggetto sociale o imprenditoriale perseguito dal committente”.
Con la seconda pronuncia, invece, a fronte dell’indeterminatezza del progetto individuato nel testo del contratto, è stato ribadito che, in virtù della presunzione relativa di cui al comma primo dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003, sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare l’autonomia del rapporto in essere. La società, invece, non solo non avrebbe assolto un simile onere, ma, in sede di istruttoria testimoniale, è stato ulteriormente appurato che la prestazione lavorativa del collaboratore (incaricato invero di svolgere una attività di vigilanza dei locali di un centro commerciale di rilevanti dimensioni) era organizzata su turni. La turnazione è stata giudicata incompatibile con una gestione discrezionale da parte del prestatore di lavoro (invece richiesta ex art. 61), poiché il mancato rispetto dei turni avrebbe potuto finanche vanificare la struttura dell’organizzazione predisposta dal datore di lavoro.
Nella fattispecie concreta sono stati altresì rinvenuti alcuni indici sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro: la presenza di un capo squadra e con essa di una struttura gerarchica; l’obbligo di giustificare le assenze e di presentare apposita certificazione medica; l’obbligo di presentare richieste scritte per ottenere ferie e permessi. Conseguentemente, a fronte della mancata dimostrazione dell’autonomia del rapporto di lavoro, è stata riconosciuta, ex art. 69, co. 1, la natura subordinata del rapporto di lavoro.
In entrambe le fattispecie brevemente riassunte, la giurisprudenza ha confermato un atteggiamento rigoroso in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro e al riparto dell’onere probatorio.