L’agente ha diritto all’indennità di cessazione anche nel periodo di prova

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 19 aprile 2018, nella causa C-645/2016, ha stabilito che, ove ne sussistono i presupposti, l’agente commerciale ha diritto ad ottenere l’indennità e il risarcimento del danno, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 86/653, anche nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto stesso.
La Corte ha precisato, infatti, che nonostante la direttiva 86/653 non contenga alcun riferimento alla nozione di “periodo di prova”, l’inserimento di una pattuizione del genere, ricadendo nella libertà contrattuale delle parti, non è, di per sé, vietata in quanto norma nazionale che escludesse per l’agente un’indennità nel caso di risoluzione del contratto di agenzia durante il “periodo di prova” non sarebbe compatibile con la natura imperativa degli art. 17, 18 e 19 della direttiva 86/653, la cui finalità ultima è quella di tutelare l’agente commerciale nelle relazioni con il preponente.
La questione su cui la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi era sorta in Francia, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto, da un lato, la domanda di riconoscimento di un’indennità di compensazione del pregiudizio risultante dalla cessazione del contratto di agenzia durante il periodo di prova e, dall’altro, il risarcimento del danno derivante dalla pretesa illegittima risoluzione del contratto medesimo.