L’accordo sindacale concluso all’esito della procedura di licenziamento collettivo può ridurre l’indennità sostitutiva del preavviso stabilita dal CCNL

Con ordinanza n. 16917 del 15 giugno 2021, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la clausola dell’accordo sindacale ex L. n. 223/1991 – raggiunto all’esito di una procedura di licenziamento collettivo – che aveva previsto il riconoscimento di un’indennità sostitutiva del preavviso in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal CCNL applicabile (nel caso di specie, tre mensilità in luogo delle sei previste dal CCNL).
La Corte di Cassazione, cassando la decisione della Corte di merito, ha infatti ritenuto che la procedura oggetto di giudizio fosse riconducibile all’ambito della contrattazione collettiva di prossimità di cui all’articolo 8 del D.L. 138/2011 e successive modifiche e, pertanto, pienamente idonea a modificare in pejus rispetto le previsioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale.