L’accordo privo di indicazione del fine perseguito e del nesso eziologico tra lo stesso e la deroga concernente la riduzione del termine di preavviso non rientra tra quelli di “prossimità”

Con sentenza del 17 dicembre 2020, il Tribunale di Civitavecchia ha stabilito che, al fine di verificare se un accordo rientri tra quelli di “prossimità” di cui all’art. 8, D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, occorre accertare, non soltanto che le organizzazioni sindacali stipulanti siano maggiormente rappresentative sul piano nazionale o territoriale e che l’oggetto sia ricompreso tra le materie tassativamente indicate dal legislatore, ma anche che la volontà delle parti di stipulare un simile accordo sia riconoscibile dal testo del contratto, dovendo essere esplicitati il fine perseguito (tra quelli indicati ex lege), le norme cui si intende derogare e il nesso eziologico tra fini e deroghe.
Nel caso di specie, l’accordo in oggetto, privo dell’indicazione della finalità perseguita (tra quelle previste dalla legge) e del nesso eziologico tra la stessa e la deroga concernente la riduzione del termine di preavviso e della relativa indennità per i dipendenti collocati in mobilità, non poteva rientrare tra gli accordi di prossimità di cui al predetto art. 8.