La violazione dell’obbligo di esclusiva da parte del giornalista è giustificato motivo di licenziamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23348 del 16 novembre 2016, ha affermato che l’irrogazione del licenziamento disciplinare è giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Nel caso di specie, è stata ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad un giornalista di una nota emittente televisiva per aver violato la clausola di esclusiva prevista dal CCNL applicabile in quanto, in un breve periodo di tempo, aveva partecipato a trasmissioni della emittente televisiva concorrente, in alcuni casi anche in giorni in cui era assente per malattia o in orario in cui era di turno in redazione.