La tredicesima rientra nella retribuzione “pensionabile”, anche in caso di opzione per rimanere in servizio

Con ordinanza n. 21668 depositata il 19 settembre 2017, la Corte di Cassazione, in tema di determinazione della retribuzione pensionabile del lavoratore che abbia esercitato l’opzione e goduto del “bonus” relativo al posticipo del pensionamento di cui alla L. 243/2004, ha rigettato il ricorso proposto dall’INPS, stabilendo che la retribuzione pensionabile includa anche il computo dei ratei della tredicesima che erano già maturati all’atto della domanda di esercizio dell’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La Corte ha infatti stabilito che il trattamento pensionistico deve essere pari a quello che sarebbe spettato ove egli non avesse esercitato la facoltà di opzione e, poiché in caso di cessazione del rapporto sui ratei di tredicesima maturati sarebbero stati versati i contributi, in quanto rientranti nella retribuzione imponibile, lo stesso deve accadere nell’ipotesi di opzione e prosecuzione del rapporto, in base al criterio di parità.