La sospensione della prestazione e dalla retribuzione del lavoratore non genera ex se un danno irreparabile

Con decreto n. 2467 del 23 luglio 2021, il Tribunale di Modena ha ribadito che, per l’accoglimento del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., è necessaria la sussistenza del presupposto del periculum in mora, ossia del fondato timore che, nel tempo necessario allo svolgimento di un procedimento ordinario, i diritti azionati possano subire un danno irreparabile.

Nel rigettare il ricorso d’urgenza, proposto da due lavoratrici avverso il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottato dal datore di lavoro, il Tribunale ha dichiarato che la mera perdita della retribuzione non costituisce di per sé un danno irreparabile, in quanto essa è sempre suscettibile di essere risarcita in un secondo momento.

Al contrario, grava sul lavoratore l’onere di allegare e dimostrare gli elementi dai quali si evinca che dalla perdita della retribuzione può derivare, in relazione alla propria situazione sociale ed economica, un danno non risarcibile per equivalente ai propri diritti essenziali (quali il diritto alla salute, ad un’esistenza libera e dignitosa, all’elevazione professionale…).