La società è tenuta a valutare il rischio da esposizione ad ondate di calore estive dei riders e adottare le relative misure di sicurezza

Con ordinanza del 18 agosto 2022, il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso di un “rider” che aveva agito in giudizio in via di urgenza nei confronti di una società di food delivery deducendo la mancata attuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dei rischi per la sicurezza correlate alle elevate temperature della stagione estiva.

In particolare, il Tribunale, riconducendo il rapporto di lavoro nell’ambito delle collaborazioni etero–organizzate, di cui all’art. 2 primo comma del D.Lgs. n. 81/2015, ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina del rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, l’art. 2087 c.c., quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico.

Secondo il Tribunale, la società non aveva dimostrato di avere adottato le necessarie misure volte alla prevenzione e alla riduzione dei rischi sebbene risultasse documentata la previsione di temperature particolarmente elevate ed oltre la media nel luogo in cui operava il “rider”.

Alla luce di ciò, quindi, la società  è stata condannata ad effettuare una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore e delle conseguenti misure necessarie per la tutela dell’incolumità del “rider” e di prevenzione dei rischi, nonché a consegnare al lavoratore, per la stagione estiva, un contenitore termico contenente acqua potabile in misura non inferiore a un litro per ogni ora di esposizione al sole, integratori di sali minerali, crema solare e salviette rinfrescanti.