La risoluzione del rapporto privatistico per limiti di età anagrafica non esonera il datore di lavoro dal rispetto dell’obbligo di preavviso

Con sentenza n. 18955 dell’11 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, la tipicità e tassatività delle cause di estinzione escludono risoluzioni automatiche al raggiungimento dei requisiti pensionistici. A ciò consegue che, il datore di lavoro è comunque tenuto al rispetto dell’obbligo di preavviso nel caso di risoluzione del rapporto per il raggiungimento dei limiti di età anagrafica del lavoratore.
Nel caso di specie, il preavviso di 12 mesi previsto dal CCNL di riferimento non era stato interamente rispettato dal datore di lavoro pertanto, al lavoratore, è stata riconosciuta l’indennità nella misura corrispondente al periodo non goduto.