La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale e non oggettiva

Con sentenza n. 13915 del 6 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. deve configurarsi come contrattuale e, conseguentemente, il lavoratore che agisce per il riconoscimento del danno in caso di infortunio sul lavoro deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, diversamente, il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e, quindi, di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, ribadendo il principio di diritto sopra esposto, ha ritenuto che il datore di lavoro non aveva provato che la non esatta esecuzione dell’obbligazione posta a suo carico, o comunque il pregiudizio subito dal lavoratore, derivassero da causa a lui non imputabile.