La disciplina del periodo di comporto ex art 2110 c.c. è applicabile anche ai contratti a tempo determinato

Con sentenza n. 33016 del 28 novembre 2023 la Corte di Cassazione ha ribadito che è legittimo intimare un licenziamento nel caso di superamento del periodo di comporto, ossia del periodo di assenza massimo fissato dal contratto collettivo per malattia e infortunio del lavoratore, anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Sul punto i Giudici di legittimità hanno precisato che, essendo la ragione alla base del riconoscimento del periodo di comporto, quella di garantire al lavoratore la conservazione del posto durante un periodo di malattia tale tutela deve essere applicata anche ai contratti di lavoro a termine, con i quali solitamente i lavoratori si vedono riconosciute minori tutele.