Indennità per i lavoratori fragili ed in quarantena

L’INPS, con messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021, ha fornito alcune indicazioni operative in ordine alle novità introdotte dall’articolo 8 del D.L. 146/2021 recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che ha apportato modifiche all’art. 26, del D.L. 18/2020 (misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) , convertito, con modificazione, dalla L. n. 27/2020, per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori cosiddetti “fragili”.
La nuova formulazione prevede, per i lavoratori del settore privato e fino al 31 dicembre 2021, l’equiparazione allo stato di malattia ed alla relativa tutela, del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, a fronte di un apposito stanziamento.
Sotto un profilo operativo, l’Istituto previdenziale ha precisato che, per gli eventi di malattia a pagamento diretto, la procedura di gestione è stata aggiornata, sulla base delle novità normative suddette, al fine di considerare indennizzabili i giorni di prognosi indicati nel certificato per gli eventi di cui al comma 1) dell’art. 26, ricadenti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
A tale fine, tutte le pratiche per il riconoscimento della prestazione di malattia relative ai lavoratori dipendenti, con i relativi certificati, dovranno essere rimesse in lavorazione, in base all’ordine cronologico degli eventi dalle Strutture territoriali di competenza.