Indennità di disoccupazione NASPI alla luce delle novità introdotte dalla L. 234/2021

L’INPS, con circolare n. 2 del 4 gennaio 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle novità introdotte dalla L. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022) in ordine alla NASPI ed in particolar modo ai requisiti di accesso alla prestazione ed alla misura e durata della stessa.
Destinatari della indennità di disoccupazione sono i lavoratori dipendenti del settore privato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto concerne i lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’INPS, ha chiarito come questi sono destinatari della indennità esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute dal 1° gennaio 2022 e che possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola, in competenza 2021, qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso previsti dalla legge per l’indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda, entro il 31 marzo 2022.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi a fini della NASPI si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore cui non si applica il ticket di licenziamento.
A tale riguardo, l’Istituto Previdenziale ha precisato come la legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
Pertanto, l’accesso alla NASPI è ammesso in presenza dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Con riferimento all’importo erogato a titolo di indennità di disoccupazione, l’INPS ha chiarito che l’indennità mensile continua ad essere calcolata dividendo la retribuzione imponibile INPS dell’ultimo quadriennio per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per il coefficiente fisso 4,33 e che, in ogni caso, la somma mensilmente erogata non può eccedere il massimale determinato annualmente dall’Istituto Previdenziale.
Infine, ai trattamenti già in corso di erogazione alla data del 31 dicembre 2021 continua ad applicarsi il previgente meccanismo cd. di decalage decorrente dal quarto mese di fruizione.