Incompatibilità tra funzioni in materia di sicurezza sul lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19965 del 15 settembre 2006, ha sancito che “nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 626/1994, la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, designato dal datore di lavoro (art. 2, lett. e) e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2, lett. f) non sono cumulabili nella stessa persona. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un soggetto che rappresenta il datore di lavoro nell’espletamento di un’attività che questi, in determinati casi, potrebbe svolgere personalmente (..). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è, invece, chiamato a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall’azienda nel settore della sicurezza. (..) Concentrare nella stessa persona le funzioni di due figure cui il legislatore ha attribuito funzioni diverse, ancorché finalizzate al comune obiettivo della sicurezza del lavoro, significa eliminare ogni controllo da parte dei lavoratori, atteso che il controllato ed il controllante coinciderebbero”.