In sede protetta non è possibile rinunciare a diritti non ancora maturati

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6664 del 1° marzo 2022, ha affermato che l’art. 2113 c.c. consente “in sede protetta” le rinunce ma non gli atti regolativi in contrasto con norme imperative; pertanto, in sede conciliativa si può rinunciare a diritti già maturati essendo, al contrario, nulla la rinuncia ad un “diritto futuro” che non è ancora sorto nel momento di stipulazione dell’atto dispositivo.
La Corte Suprema ha precisato, infatti, che in sede protetta, infatti, non è possibile concordare regolazioni contra legem con rinuncia a farle valere ma è possibile unicamente rinunciare ai diritti già maturati in conseguenza di violazioni realizzate prima e fuori da quella sede.