In caso di infortunio non sussiste la responsabilità amministrativa del datore di lavoro se il giudice non ha valutato il modello organizzativo e di gestione ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001 in materia di sicurezza sul lavoro

Con sentenza n. 43656 del 28 ottobre 2019, la Corte di Cassazione, sezione IV penale ha affermato il principio per cui “in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l’esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 poi, nell’evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell’ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto”.
Nella specie, i Giudici di legittimità hanno annullato con rinvio la sentenza dei giudici di secondo grado nella parte in cui, in presenza di un infortunio mortale di un operaio, sono pervenuti ad affermare la responsabilità della società datrice di lavoro, omettendo qualsiasi valutazione sul contenuto e sulla idoneità del modello organizzativo adottato e trascurando, quindi, l’articolata disciplina posta dal D.Lgs. 231/2001, essendosi invece limitati a considerazioni solo sul P.O.S. (Piano operativo di sicurezza), documento ben diverso dal modello organizzativo e di gestione.