In assenza dell’atto di recesso il termine di decadenza di cui all’art. 32 L. 183/2010 non si applica in ipotesi di domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14131 dell’ 8 luglio 2020, ha chiarito che, in ipotesi di contratti di lavoro a progetto, in difetto di un provvedimento datoriale qualificabile come licenziamento o recesso, l’azione per l’accertamento della subordinazione non è assoggettata al regime decadenziale di cui all’art. 32 co. 3 lett. a) e b), L. n. 183/2010.
La Suprema Corte, nel caso esaminato, riguardante una lavoratrice che aveva stipulato sei contratti di lavoro a progetto e che richiedeva l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro per illegittimità di tali plurimi contratti, ha ritenuto non qualificabile come recesso la comunicazione orale del datore di lavoro di risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza dell’ultimo contratto, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza di cui all’art. 32 co. 3 lett. a) L. 183/2010.