Immodificabilità dei motivi di licenziamento e recesso per superamento del comporto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10252 del 18 maggio 2016, ha ribadito il principio secondo cui anche rispetto alla comunicazione del recesso per superamento del periodo di comporto trova applicazione la regola della immodificabilità delle ragioni che motivano il licenziamento e, pertanto, la comunicazione contenente un’indicazione errata dei giorni di assenza rende illegittimo il recesso, anche se nei fatti il periodo di comporto sia stato superato e il lavoratore ne fosse consapevole.

Secondo la Corte, la legge non impone al datore di lavoro l’obbligo di indicare con esattezza i giorni la cui somma determina il superamento del periodo di comporto, ma tale indicazione, una volta effettuata, soggiace al principio della immutabilità delle ragioni giustificatrici del licenziamento e, quindi, non potrà essere fatto valere, nel giudizio di impugnazione del licenziamento, un diverso periodo, con la conseguenza che il licenziamento dovrà essere dichiarato illegittimo.