Illegittimo il licenziamento del dipendente “part-time” che svolge altri lavori

La Suprema Corte, con sentenza n. 13196 del 25 maggio 2017, ha affermato l’illegittimità del licenziamento disposto dal datore di lavoro nei confronti del dipendente part time che, fuori dell’orario di lavoro, svolgeva altra attività lavorativa, in ragione della violazione del regolamento aziendale che vietava ai dipendenti lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa.
Secondo la Suprema Corte, infatti, è nulla la previsione regolamentare che riconosce al datore di lavoro il potere incondizionato di incidere unilateralmente sul diritto del lavoratore in regime di “part-time” di svolgere un’altra attività lavorativa.
Nel contempo, la Suprema Corte ha affermato che, tuttavia, è legittima la verifica della incompatibilità in concreto della diversa attività, svolta al di fuori dell’orario di lavoro, con le finalità istituzionali e con i doveri connessi alla prestazione, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c..