Illegittimità del trasferimento per incompatibilità aziendale

Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1148 del 29 giugno 2023, ha dichiarato illegittimo il trasferimento di un lavoratore disposto per incompatibilità aziendale, in quanto il datore di lavoro non ha dimostrato specificamente le ragioni tecniche organizzative e produttive poste alla base del provvedimento di trasferimento, ovvero, che fosse stato effettivamente il dipendente a causare uno stato di disservizio e disorganizzazione all’interno della sede di lavoro, tale da giustificare lo stesso (nel caso di specie, il datore di lavoro aveva invocato, infatti, solo genericamente le lamentele e il disagio espresso dai “colleghi” nei confronti del dipendente, senza descrivere gli organici, le mansioni e gli orari degli stessi e senza  allegare i concreti disservizi che si sarebbero verificati all’interno della sede di lavoro).