Illegittimità del licenziamento per chiusura reparto della lavoratrice in gravidanza

Con sentenza n. 22720 del 28 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una lavoratrice in gravidanza a seguito della chiusura di un reparto.
La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che la deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo della gravidanza, fino al compimento di un anno di età del bambino, prevista dall’art. 54, comma 3, lett. b), d. lgs. n. 151/2001, opera solo nell’ipotesi di cessazione dell’attività di azienda alla quale la stessa è addetta ed è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica.
Tale decisione confuta dunque un precedente indirizzo giurisprudenziale (Cass. 23684/2004) secondo cui la clausola esonerativa dal divieto fosse applicabile anche in caso di chiusura di un reparto se dotato di autonomia funzionale, salva la prova del “repechage”, a carico del datore di lavoro.