Illegittima la riduzione unilaterale di ferie e permessi previsti dalla contrattazione collettiva

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11528 del 3 giugno 2016, in relazione all’Accordo Interconfederale del 17 febbraio 1979 (che ha previsto un numero maggiore di ferie e permessi in considerazione della soppressione di alcune festività nazionali, poi parzialmente reintrodotte), ha confermato i propri precedenti in tema di interpretazione della volontà delle parti sociali e della contrattazione collettiva.

Nella specie, la Società datrice di lavoro aveva ridotto il numero di permessi retributivi riconosciuti al lavoratore per effetto della parziale reintroduzione delle festività civili e religiose originariamente soppresse dalla Legge 54/1977.

La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima tale disapplicazione unilaterale atteso che i singoli aderenti alle associazioni firmatarie degli accordi collettivi sono vincolati agli stessi e non hanno alcun potere modificativo degli stessi.