Il ruolo di datore di lavoro e quello di RSPP devono risiedere in capo a soggetti diversi

La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022, ha affermato che il datore di lavoro non può rivestire anche la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. RSPP), in quanto il ruolo consultivo e interlocutorio di quest’ultimo deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, in particolare da quello datoriale, al fine di evitare il cumulo di ruoli e funzioni strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani differenti (decisionale il primo, consultivo il secondo).