Il rapporto di lavoro si ricostituisce a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7064 del 12 marzo 2019, ha statuito che l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ex art. 18, L. n. 300/1970, comportano la ricostituzione del rapporto di lavoro il quale va, quindi, considerato come mai risolto.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro presuppone la persistenza del rapporto e quindi l’inidoneità del licenziamento illegittimo a produrre effetti estintivi.