Il giudice nazionale deve disapplicare le sanzioni sproporzionate previste ex lege per la violazione di obblighi in materia di lavoro

Con sentenza dell’8 marzo 2022, emessa nella causa C-205/20, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che l’art. 20 della Direttiva 2014/67, nella parte in cui richiede che le sanzioni in materia di lavoro siano proporzionate, è dotato di effetto diretto e, quindi, può essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che non l’abbia recepito in modo corretto.

Pertanto, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma nazionale contraria al requisito di proporzionalità nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate.

Nel caso di specie, una società slovacca aveva impugnato giudizialmente la sanzione pecuniaria, pari ad € 54.000,00, inflittale in Austria, ove aveva distaccato alcuni lavoratori, per l’inosservanza di alcuni obblighi in materia di conservazione di documentazione salariale e previdenziale.

La Corte di Giustizia si è così espressa a fronte del rinvio pregiudiziale presentato dal Tribunale austriaco interrogatosi sulla conformità al diritto comunitario – in particolare, al principio di proporzionalità di cui al all’art. 20, Direttiva 2014/67 – di sanzioni così elevate per la violazione di obblighi meramente amministrativi.