Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare al dipendente l’approssimarsi del periodo di comporto

Con sentenza n. 20761 del 17 agosto 2018, la Corte di Cassazione ha sancito che non costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto la mancata comunicazione al dipendente da parte del datore di lavoro dell’approssimarsi del superamento del periodo di comporto.
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che la lettera con cui viene comunicato al dipendente il proprio licenziamento per superamento del periodo di comporto non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, come l’indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere datoriale, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.
Nel caso di specie, il Collegio giudicante ha confermato la decisione dei Giudici di secondo grado che avevano rigettato la domanda proposta da un lavoratore volta ad ottenere la l’illegittimità del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, per superamento del periodo di comporto.