Il danno all’immagine ed alla reputazione non sussiste “in re ipsa”

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2968 dell’8 febbraio 2021, ha ribadito che il danno all’immagine ed alla reputazione professionale del datore di lavoro, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, pertanto la liquidazione è legata al concreto pregiudizio derivante dalle risultanze probatorie.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato il diritto al risarcimento del danno subito dal datore di lavoro poiché la Corte d’Appello ha mostrato di avere preso in considerazione non solo l’incidenza della condotta illecita posta in essere dal dipendente ma anche tutte le circostanze allegate, tra cui la posizione personale e sociale del soggetto leso.