I requisiti formali richiesti per l’approvazione degli accordi di prossimità, stabiliti ai sensi del D.L. n. 138/2011 non possono essere sostituiti dalla volontà dei lavoratori

Con sentenza n. 27806 del 2 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che i requisiti richiesti per l’approvazione di un accordo di prossimità, così come indicati nel Decreto Legge n. 138/2011 convertito con Legge n. 148/2011, siano requisiti di natura formale non surrogabili e che per tale ragione non possano essere sostituiti dall’adesione maggioritaria dei lavoratori al contenuto dell’accordo.

Nel caso di specie un lavoratore, a fronte di un accordo aziendale con cui veniva concordata la riduzione dell’orario di lavoro di tutti i dipendenti, stipulato da un sindacato mancante dei requisiti di rappresentatività, aveva agito in giudizio per far dichiarare l’illegittimità di tale accordo. Nel corso di tale giudizio, il datore di lavoro, invocando l’applicazione della disciplina dell’accordo di prossimità, aveva sostenuto come i requisiti della rappresentatività potessero essere sostituiti dalla postuma manifestazione di volontà dei lavoratori.

Secondo i Giudici di legittimità, invece, l’efficacia generale dell’accordo di prossimità, proprio perché di natura eccezionale, sussiste solo ove concorrano tutti i presupposti specifici indicati nel citato D.L. n. 138/2011.