I controlli difensivi per la tutela del patrimonio aziendale ed accordi sindacali

Con la sentenza n. 25732 del 22 settembre 2021, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione dei limiti cui sono sottoposti i cd. “controlli difensivi”, ossia quei controlli effettuati dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, anche tramite sistemi di controllo a distanza, volti alla tutela del patrimonio aziendale.

Nella sua approfondita ricostruzione della fattispecie giuridica in esame, la Corte Suprema ha dapprima ribadito che, già durante la vigenza del testo originario dell’art. 4, comma 2 St. Lav., i “controlli difensivi” non erano soggetti alle limitazioni ivi previste (accordo sindacale od autorizzazione dell’I.T.L), laddove i controlli fossero stati diretti ad accertare comportamenti illeciti lesivi del patrimonio o dell’immagine aziendale e fossero stati eseguiti soltanto in seguito (non prima) al sorgere, in capo al datore di lavoro, di un fondato sospetto circa possibili condotte illecite tenute dai dipendenti.

A seguito delle modifiche apportate all’art. 4 St. Lav. dal D.lgs. 151/2015, che hanno assoggettato alla necessità di accordo sindacale od autorizzazione pubblica i controlli datoriali finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, i giudici di legittimità hanno ritenuto che si debbano distinguere, ad oggi, due categorie di controlli difensivi, i cui limiti di applicazione risultano differenti: da un lato, i controlli sistematici, strutturali, rivolti alla generalità od a gruppi di dipendenti nello svolgimento della loro prestazione, sono subordinati al raggiungimento di un previo accordo sindacale od all’autorizzazione dell’I.N.L. come prescritto dall’art. 4 St. Lav.

Continuano a rimanere al di fuori dell’ambito applicativo del citato articolo, invece, quei controlli difensivi in senso diretto ossia diretti ad accertare condotte illecite delle quali il datore abbia il fondato sospetto, ascrivibili a singoli dipendenti. In questo caso, i controlli difensivi possono considerarsi legittimi solo quando la raccolta delle informazioni venga iniziata in un momento successivo all’emergere del sospetto: informazioni acquisite prima di tale momento (anche se mai analizzate) rimarrebbero inutilizzabili ed improducibili dal datore di lavoro. Infine, nell’effettuare i controlli è necessario sempre contemperare gli interessi dell’impresa con il rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore.