Nessun risarcimento da “superlavoro” per prestazioni eccedenti quelle richieste dal datore

Con sentenza n. 17438 del 2 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che non ha diritto ad alcun risarcimento del danno biologico per eccessivo carico di lavoro e cumulo di mansioni il dipendente che, per una sua esclusiva scelta di ordine morale e senza che il datore di lavoro glielo avesse richiesto, abbia assunto su di sè oneri e responsabilità propri di altri colleghi.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno dapprima richiamato il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “in un’azione di responsabilità avente natura contrattuale incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso casuale tra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, sì che non possa essere a lui addebitabile l’inadempimento dell’obbligo di sicurezza previsto dalla norma” e, successivamente, ritenendo corretta l’applicazione di tale principio da parte della Corte territoriale, hanno riconosciuto che non fosse provata una responsabilità datoriale per un obbligo imposto al dipendente di raggiungere “risultati produttivi ragionevolmente incompatibili con lo svolgimento di una normale attività lavorativa”.