Nel contratto di somministrazione di lavoro a termine occorre verificare l’effettiva sussistenza delle ragioni che giustificano il termine

Con sentenza n. 5372 del 7 marzo 2018, la Corte di Cassazione, in tema di somministrazione di lavoro a termine, ha affermato che l’inserimento di una specifica causale nel contratto non è sufficiente per rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo sussistere concretamente una situazione riconducibile al contratto stesso. È compito del giudice di merito, infatti, verificare “se vi sia o meno rispondenza tra le causali enunciate nei contratti di somministrazione oggetto del giudizio e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti”.
Sempre in tema di contratto di somministrazione di manodopera a termine, la Suprema Corte, con sentenza n. 6152 del 14 marzo 2018, oltre a chiarire il principio sopramenzionato, ha precisato che il controllo giudiziario deve essere limitato ad accertare l’effettiva sussistenza delle ragioni che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale e non deve sfociare in un sindacato sulle valutazioni tecniche e organizzative dell’utilizzatore.