Licenziamento intimato dopo la scadenza del periodo di prova

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2887 del 28 novembre 2014, ha reintegrato nel posto di lavoro il dipendente a cui era stato comunicato il licenziamento dopo la scadenza del periodo di prova pattuito tra le parti.
Il Giudice ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore intervenuto dopo i tre mesi di durata complessiva del patto di prova intercorso tra le parti, rilevando come la risoluzione del rapporto fosse stata comunicata ad nutum, “allorché, per effetto della scadenza del patto di prova, l’assunzione era divenuta ormai definitiva ex art. 2096 c.c. e lo ha reintegrato nel posto di lavoro a fronte della manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento.