Licenziamento del dirigente nel corso di una procedura di riduzione di personale collettiva

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9796 del 13 maggio 2015, ritenendo inapplicabile ai dirigenti la disciplina dettata dalla Legge n. 223/1991 – in una fattispecie antecedente all’entrata in vigore della L. n. 161/2014, che ha esteso l’applicazione della stessa L. n. 223/1991 anche ai dirigenti – ha stabilito che il controllo giudiziale sulla legittimità del licenziamento intimato al dirigente nel contesto di una procedura di riduzione del personale non deve limitarsi alla mera verifica formale della correttezza della procedura, ma deve riguardare la effettiva esistenza delle ragioni giustificatrici della riduzione del personale come enunciate nel corso della procedura.

In conseguenza di ciò, la Corte Suprema ha cassato la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto giustificato il licenziamento del dirigente sul presupposto che fosse sufficiente che le esigenze di riorganizzazione aziendale, tali da coinvolgere la posizione di quest’ultimo, fossero state enunciate nel corso della procedura di riduzione del personale ai sensi della Legge n. 223/1991, senza procedere al controllo della loro effettiva e materiale esistenza.