Licenziamenti collettivi e comunicazione dell’avvio della procedura

Con ordinanza dell’11 luglio 2014, il Tribunale di Perugia si è espresso in ordine alla violazione delle norme che disciplinano il licenziamento collettivo. In particolar modo, il Tribunale ha statuito che la ratio del comma 9 dell’art. 4, L. n. 223/91, così come novellato dalla L. n. 92/2012, risiede nella necessità di consentire alle OO.SS e alla Pubblica Amministrazione un effettivo controllo, tra gli altri, dell’esistenza delle ragioni economiche che hanno determinato l’avvio della procedura, della corretta comunicazione alle organizzazioni sindacali ed agli organi competenti.

I suddetti vizi non vengono sanati dall’accordo sindacale con il quale le parti si danno reciprocamente atto “del regolare svolgimento della procedura” in quanto l’accordo è invalido poiché a monte non sono state coinvolte le rappresentanze sindacali aziendali o tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed, infine, poiché la sanatoria non discende automaticamente dalla conclusione di un accordo sindacale ma occorre una chiara volontà negoziale di colmare la mancanza o convalidare quell’aspetto della procedura difforme dall’archetipo che lo regola.