La natura previdenziale ed autonoma dell’obbligazione di pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia INPS

Con sentenza n. 10824 del 26.5.2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata in una controversia insorta tra un lavoratore e l’INPS in merito al pagamento del TFR a carico del Fondo di Tesoreria, a causa dell’insolvenza del datore di lavoro.

Nello specifico, il caso portato all’attenzione della Suprema Corte poneva due problematiche. La prima riguardava la prescrizione del diritto del lavoratore a chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR maturato. La seconda problematica riguardava la possibilità di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia anche nell’ipotesi in cui il lavoratore non avesse potuto proporre l’insinuazione al passivo del credito da TFR.

Partendo dal principio per cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, la Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione del diritto è quella ordinaria decennale e che l’INPS è tenuta ad erogare la prestazione indipendente dall’ammissione del credito al passivo, qualora l’accertamento del passivo non abbia avuto luogo a causa della chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo.