Inefficacia del licenziamento per superamento del periodo di comporto qualora il datore non ne specifichi i motivi entro i termini di legge

Con sentenza n. 669 del 6 marzo 2015, il Tribunale di Parma ha dichiarato inefficace ed illegittimo il licenziamento del dipendente intimato per superamento del periodo di comporto.
Nel caso di specie, il dipendente, a fronte della lettera di licenziamento, aveva richiesto al datore la specificazione dei motivi per i quali era stato licenziato, ma la risposta da parte del datore di lavoro non aveva rispettato il termine di sette giorni previsto dall’art. 2, co. 2, L. n. 604/1966.

Per tale motivo, il Giudice del lavoro, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che “nelle ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, qualora l’atto di intimazione non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto, il lavoratore – il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l’esigenza di poter opporre propri e specifici rilievi – ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare le ragioni del licenziamento, con la conseguenza che nel caso di non ottemperanza a tale richiesta con le modalità di legge, il licenziamento deve considerarsi illegittimo”.