Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e ss. del D.Lgs. 148/2015

L’INPS con messaggio n. 3617 del 20 settembre 2017, ha chiarito le modalità di determinazione del tetto massimo di erogazione delle prestazioni da parte del Fondo di solidarietà bilaterale, (che ha finalità di assicurare una tutela a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria) chiarendo che lo stesso è parametrato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, a nulla rilevando l’importo della contribuzione effettivamente versata dal medesimo. Conseguentemente, ai fini dell’erogazione della prestazione, non è richiesta la regolarità contributiva dell’azienda.
L’Istituto ha altresì fornito alcuni chiarimenti riguardo l’ammontare massimo dell’assegno di solidarietà e il pagamento diretto dell’assegno ordinario.