Esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro: il datore risponde per i danni cd. complementari

Con la sentenza n. 4972 del 2 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale l’esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro del datore, ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965, non opera per i danni che sono coperti dall’assicurazione obbligatoria dall’INAIL (c.d. danni complementari).
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società delimitando i danni coperti dall’assicurazione obbligatoria tra i quali non è compreso quello biologico da invalidità temporanea.