Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale

L’INPS, con messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022, ha illustrato le modalità di fruizione dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali previsti per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla L. 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021).

L’esonero contributivo autorizzato dalla Commissione Europea, con decisione dell’8 dicembre 2021, spetta ai datori di lavoro, ad esclusione di quelli agricoli, che non hanno richiesto i trattamenti di cassa integrazione previsti dalla Manovra di Bilancio dello scorso anno.

Nell’istanza, il datore deve dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovrà indicare l’importo dell’esonero di cui intende avvalersi. Rimane fermo che il datore interessato non deve avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario della L. n. 178/2020.