Esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

L’INPS, con messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, ha fornito alcune istruzioni operative in ordine all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, previsto dall’art. 3 del D.L. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020.
L’Istituto previdenziale, nel richiamare quanto già espresso con la circolare n. 105/2020, ha chiarito che i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno autocertificare le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola, la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, la contribuzione piena a carico del datore di lavoro e l’importo dell’esonero.
Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’Istituto ha altresì precisato che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 ( che verrà utilizzata come base di calcolo per la misura dell’esonero) deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.