Esclusa la depenalizzazione in caso di somministrazione illecita di lavoratori minori

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43926 del 18 ottobre 2016, recependo le disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 8/2016 che ha depenalizzato l’ipotesi del reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco, ha escluso la depenalizzazione nei casi in cui la somministrazione illecita di manodopera riguardi un lavoratore minorenne; in questo caso, permane, dunque, la rilevanza penale del reato e, quindi, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino a 6 volte.

Per le altre ipotesi di somministrazione illecita di manodopera è, invece, prevista unicamente una sanzione amministrativa, anche nel caso in cui la violazione sia stata materialmente commessa prima dell’entrata in vigore del D.lg. n. 8/2016, ossia il 6 febbraio 2016, purchè il procedimento penale non sia stato già concluso con sentenza o decreto penale irrevocabile.

Nel caso in esame, l’accertata l’intermediazione illecita di manodopera perpetrata nel 2014, non era stata commessa mediante sfruttamento di lavoratori minori e, pertanto, tale fattispecie rientrava nei casi di depenalizzazione del reato punibile con la sanzione amministrativa.