È legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuti la trasformazione del lavoro a tempo pieno nel caso in cui il part time sia insufficiente per le esigenze dell’azienda

Con sentenza n. 29337 del 23 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo intimare un licenziamento nel caso di rifiuto da parte del lavoratore della trasformazione dell’orario di lavoro, se ciò comporta l’impossibilità per l’azienda di utilizzo della prestazione con il precedente orario.

La Suprema Corte chiarisce che ricorre in capo al datore di lavoro l’onere di dimostrare le effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo parziale o pieno, ma solo con l’orario differentemente richiesto. Affinchè il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia lecito deve pertanto sussistere un nesso causale tra le esigenze di aumento o diminuzione dell’orario e il licenziamento.

Il caso di specie riguardava una lavoratrice, licenziata a seguito del suo rifiuto di trasformare il proprio orario di lavoro da parziale a tempo pieno, in quanto per l’impresa datrice di lavoro, il part time era risultato inutilizzabile a fronte di un incremento stabile dell’attività e di una nuova organizzazione aziendale.